Andiamo in Parlamento a cambiare le cose: ora vi spiego come funziona

Andiamo in Parlamento a cambiare le cose: ora vi spiego come funziona

Ciao Ragazze,

molte di voi mi stanno scrivendo km e km di messaggi e mail dove mi dite che volete un cambiamento, che volete andare in Parlamento a far sentire la Vostra voce, che volete una legge nuova o un rinnovamento della 1/90, che volete una nuova struttura della formazione dell’estetista ect ect ect…

Come sapete, nel 2016 ero in Parlamento proprio per questo. Chiedere la modifica della 1/90.

Ho avuto modo di farmi spiegare dal parlamentare On. Donati , come funziona per sommi capi la procedura per avere l’approvazione da parte del Parlamento, di una proposta di Legge o di una proposta di rinnovamento di una legge già esistente.

Il riassunto è questo ma vi invito a leggere comunque tutto nel dettaglio per poi fare assieme una riflessione finale.

 

  1. innanzi tutto bisognerebbe mettersi intorno ad un tavolo e redigere una proposta di legge redatta in articoli il più dettagliata possibile sotto i molteplici aspetti che si andrebbero a toccare. Vi invito a prendere carta e penna e provare, tenendo sott’occhio la 1/90 e il DL 206 per avere una traccia da seguire
  2. raccogliere minimo 50.000 firme
  3. presentare la proposta con le firme, a uno dei due presidente delle camere
  4. il presidente lo presenterà alla sua camera di competenza
  5. la camera deve verificare il computo delle firme e accertare la regolarità della richiesta.
  6. verrà poi valutata/discussa e proposte eventuali variazioni e/o modifiche
  7. votato e nel caso, approvata
  8. il Capo dello Stato attesterà che il testo è stato approvato quale legge e ne ordina la pubblicazione e l’osservanza.

Premettendo che non mi occupo di politica, vi riporto le informazioni prese dal sito che mi aveva indicato lui.

La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70). Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell’identico testo da Camera e Senato.

Il procedimento di formazione della legge (il così detto iter) si articola perciò in fasi successive:

Iniziativa legislativa

Consiste nella presentazione ad una delle due Camere di un progetto di legge, composto da uno o più articoli e preceduto da una relazione illustrativa. Spetta al Governo, ai singoli deputati e senatori (ciascuno nella Camera a cui appartiene), al popolo (50.000 elettori), al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ed ai Consigli regionali.

La legge di iniziativa popolare è un istituto legislativo relativo all’iniziativa legislativa, mediante il quale i cittadini possono presentare o al Parlamento o a un ente amministrativo locale (come la Regione) un progetto di legge che sarà discusso e votato.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli” (art. 71 della Costituzione). Gli articoli 48 e 49 della successiva legge25 maggio 1970, n. 352,[1] stabiliscono che il progetto, accompagnato dalle firme degli elettori proponenti, deve essere presentato a uno dei Presidenti delle due Camere, il quale lo presenta alla Camera di competenza, la quale deve verificare il computo delle firme e accertare la regolarità della richiesta. Non ci sono limiti se non quelli previsti per l’iniziativa riservata.

Alla Camera, i testi presentati dal Governo vengono definiti disegni di legge, mentre tutti gli altri vengono denominati proposte di legge. Quando invece ci si riferisce indifferentemente a tutte le ipotesi di iniziativa legislativa si parla, nel linguaggio corrente, di progetti di legge. I progetti di legge una volta presentati, vengono annunciati all’Assemblea, stampati e distribuiti nel più breve tempo possibile. Successivamente sono assegnati alla Commissione permanente competente per la materia trattata dal progetto.

L’esame e l’approvazione della Camera

Il procedimento ordinario si articola in due fasi:

  • esame da parte della Commissione permanente, incaricata di svolgere una istruttoria e una valutazione preliminare e di preparare un testo per la discussione in Assemblea (e che per ciò viene detta Commissione in sede referente);
  • discussione e deliberazione da parte dell’Assemblea.

Nella sua attività istruttoria, la Commissione può stabilire di trattare insieme due o più progetti (che sono detti abbinati) per presentare un’unica relazione e un solo testo all’Assemblea. A tal fine può scegliere uno dei progetti come testo base della discussione o può procedere – eventualmente incaricando un Comitato ristretto – alla stesura di un testo unificato dei diversi progetti.

Durante l’esame, la Commissione acquisisce i pareri di altre Commissioni che si riuniscono in sede consultiva per formulare osservazioni e avanzare suggerimenti sulle parti del progetto di loro competenza. I componenti della Commissione delineano le posizioni delle varie parti politiche sul contenuto del provvedimento e presentano proposte di modifica (gli emendamenti) su cui la Commissione delibera. Sono acquisiti, anche attraverso audizioni di non parlamentari, le opinioni e i dati ritenuti necessari e il Governo partecipa all’istruttoria e alla elaborazione del testo.
Al termine del proprio lavoro, la Commissione incarica un relatore di preparare la relazione per l’Assemblea, che riporta il testo predisposto dalla Commissione e alla quale possono aggiungersi relazioni di minoranza. La discussione in Aula viene seguita da un Comitato dei nove che comprende i relatori e i rappresentanti dei gruppi della Commissione che ha svolto l’esame in sede referente.

La discussione in Assemblea parte dalla illustrazione del relatore, dall’intervento del rappresentante del Governo e da quelli dei deputati che intervengono sulle linee generali del provvedimento, esprimendo la posizione dei gruppi. Vengono poi esaminati i singoli articoli del progetto, votando gli emendamenti presentati al testo predisposto dalla Commissione. Nella fase finale, dopo l’esame di eventuali ordini del giorno (che sono documenti di indirizzo al Governo sul modo in cui dovrà essere applicata la futura legge) e dopo le dichiarazioni di voto sul provvedimento, si procede alla approvazione del progetto nel suo complesso.

Accanto al procedimento ordinario (che per alcuni tipi di legge va seguito obbligatoriamente) sono previsti due procedimenti abbreviati:

    • il primo (approvazione in Commissione in sede legislativa) comporta che il procedimento si concluda interamente all’interno di una Commissione: essa provvede insieme all’esame istruttorio e alla approvazione finale del progetto, con le stesse formalità previste per l’Aula;
  • il secondo, di utilizzo assai limitato alla Camera, è detto in sede redigente e comporta l’approvazione in Assemblea di un progetto i cui articoli sono formulati in Commissione, senza che l’Aula possa modificarne il testo.

Esame dei progetti approvati dal Senato

Un progetto approvato dal Senato viene esaminato secondo la stessa procedura seguita per quelli che iniziano il proprio cammino alla Camera.

Il messaggio del Presidente dell’altro ramo del Parlamento sarà perciò stampato come gli altri progetti: assegnato in Commissione in sede legislativa o referente, il progetto seguirà tutte le tappe del procedimento ordinario o in sede legislativa.

Se però si tratta di un progetto già approvato dalla Camera e che torna a Montecitorio perchè il Senato vi ha apportato delle modifiche, l’esame alla Camera riguarderà le sole parti modificate. Nel nostro sistema di bicameralismo perfetto, la navette fra Camera e Senato continua fino a quando i due rami del Parlamento non concordano nell’approvare un testo perfettamente identico.

La promulgazione e la pubblicazione

La promulgazione è l’atto con il quale il Capo dello Stato attesta che un certo testo è stato approvato quale legge e ne ordina la pubblicazione e l’osservanza.

La promulgazione deve avvenire entro il termine massimo di un mese dall’approvazione definitiva della legge. Ma il Presidente della Repubblica può rinviare la legge alle Camere, con messaggio motivato, per chiedere una nuova deliberazione.

Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo, e se la legge viene nuovamente approvata essa deve essere promulgata.

Subito dopo la promulgazione, la legge è pubblicata.

La pubblicazione della legge avviene ad opera del Ministro della giustizia, e consiste tecnicamente nell’inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La legge entra in vigore – e diviene quindi obbligatoria per tutti – il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (vacatio legis), a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore. La data della legge è quella del decreto di promulgazione, il numero quello della sua inserzione nella Raccolta ufficiale.

(Fonte http://legislature.camera.it)

Capite bene che dovrei riscrivervi la Costituzione e molti altri articoli di legge, in riferimento al come si legifera in Italia, ma già qui ci sono una discreta fonte di informazioni di base.

Ora, vorrei invitarvi a riflettere facendovi delle domande:

Quante di voi avrebbero il tempo per impegnarsi attivamente in un progetto così ambizioso?

Quante di voi investirebbero denaro per questo?

Quante di voi avrebbero voglia di immergersi in questo mondo politico che parla una lingua quasi incomprensibile a volte (a mio parere)?

Per cambiare le cose, bisogna volerlo si, ma poi bisogna far seguire delle azioni.

Ad esempio, il 04/06 ho appoggiato un’idea di una collega per raccogliere la “Vostra voce” e portarla ai piani alti del nostro settore.

C’era da farsi un selfie o un video selfie con voi o al vostro bigliettino da visita (non aveste voluto mostrare il viso) e una scritta:

“Si scrive estetiste, si legge professionista”. Sapete quanti ne ho ricevuti? 30!

Solo 30!

Altro esempio: ci sono diverse petizioni che riguardano il nostro settore, su change.org. C’è da mettere la propria mail per firmare e sostenere queste petizioni. Quella che ne ha di più (ed è già oltre un anno che viene promossa) conta 1500 firme.

Siamo lontanissimi da quel numero che vi ho scritto all’inizio: 50.000

In Italia ci sono oltre 120.000 partita iva del nostro settore ma gli operatori sono ben di più.

Possibile che non si riesca ad essere unite e coese per una cosa così importante che, a leggere da ciò che mi scrivete e da quante me lo scrivete, è desiderata in modo profondo?

E le associazioni di categoria NO

E muoversi per fare qualcosa in autonomia NO

Proviamo a trovare del buono anche dove c’è qualcosa che non ci piace del tutto, diventiamo partecipi per cambiare e, insieme, TUTTE, eleveremo la professionalità dell’estetista!

Ragazze le cose, se non si agisce, non cambieranno mai e diventa inutile spendere energie a posteriori, facendo le leonesse da tastiera su Facebook.

Qualcuna di voi ha qualcosa di concreto da proporre?

 

Scrivetemi v.benedetto@estetispa.it 

 

La Vostra Valentina

 

L'articolo ti è piaciuto? Condividilo!!
Valentina Benedetto

Valentina Benedetto

Valentina è l’ideatrice del concetto di Estetispa, nonché la figura principale con la quale si interfacciano le estetiste. Nasce come Spa Manager e dopo anni di attività dove aiuta le estetiste dei suoi team, decide di volerne aiutare di più così realizza Estetispa per fornire strumenti ed informazioni che secondo lei sono utili alle estetiste per potersi affermare professionalmente.

Lascia il tuo commento

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Articoli recenti