Dal 1° gennaio 2026 tutti gli esercenti che emettono scontrini dovranno “abbinare” gli strumenti di pagamento elettronico al registratore telematico, così che ogni incasso con carta/app dialoghi con lo scontrino e con l’Agenzia delle Entrate. La novità nasce dalla Legge di Bilancio 2025 e dai provvedimenti attuativi dell’Agenzia. In pratica, riguarda anche il tuo centro estetico: incassi, documenti commerciali e invii giornalieri diventano un flusso unico e coerente.
Cosa cambia davvero per un centro estetico
Niente cavi tra cassa e POS, niente hardware aggiuntivo: il collegamento è “logico”. Si fa online nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “Fatture e Corrispettivi”, dove assocerai la matricola del registratore ai POS intestati alla tua attività. L’Agenzia mostrerà già l’elenco dei POS comunicati dagli operatori finanziari: tu (o il tuo commercialista delegato) dovrai solo confermare l’abbinamento. Se usi la procedura web al posto del registratore, l’associazione avviene dentro la stessa procedura.
Tempistiche operative da segnare in agenda
Le funzionalità dedicate sono state annunciate per i primi giorni di marzo (comunicazione via avviso sul sito dell’Agenzia). Per i POS già in uso a gennaio 2026 hai 45 giorni dalla messa a disposizione del servizio per completare la registrazione. A regime, quando attivi un nuovo POS, l’abbinamento si fa dal sesto giorno del secondo mese successivo all’attivazione e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo di quel mese. Esempio: POS attivato il 1° febbraio → registrazione dal 6 al 30 aprile.
Sanzioni e rischi (meglio evitarli)
La legge ha riscritto l’art. 2, c.3, del D.Lgs. 127/2015: da gennaio 2026 i dispositivi devono garantire integrazione tra registrazione dei corrispettivi e pagamenti elettronici, con trasmissione quotidiana (aggregata) dei dati degli incassi elettronici. La stessa riforma estende le sanzioni già previste per i corrispettivi anche ai pagamenti elettronici: 100 euro per ciascuna trasmissione errata/omessa (massimo 1.000 a trimestre) e, nei casi più gravi, da 1.000 a 4.000 euro anche se manca il collegamento tra POS e registratore. Restano le sanzioni accessorie (fino alla sospensione dopo reiterate violazioni).
Ricorda inoltre che rifiutare un pagamento elettronico è già sanzionabile: 30 euro più il 4% dell’importo rifiutato (norma in vigore dal 30 giugno 2022). È una regola distinta dal nuovo abbinamento, ma che continua a valere in cabina e alla reception.
Come prepararti in modo smart
Se hai un centro estetico con più postazioni o più POS, trattalo come un piccolo progetto: verifica che il tuo registratore telematico sia correttamente censito e aggiornato, fatti dare dal provider POS i dati identificativi dei terminali e, appena l’Agenzia attiva la funzione, entra nell’area riservata e completa l’abbinamento.
Nei giorni successivi fai qualche test su resi, storni e chiusura giornaliera per essere certa che i totali tra incassi elettronici e corrispettivi tornino senza differenze. Se usi la procedura web al posto del RT, esegui l’associazione direttamente lì e conserva una breve nota interna con data e ora dell’operazione, così avrai traccia dell’adeguamento.
Perché è una buona notizia (anche per te)
Al di là dell’adempimento, l’integrazione riduce errori di cassa, velocizza le quadrature di fine giornata e rende più semplice il controllo di gestione del centro: i pagamenti elettronici “agganciati” allo scontrino limitano discrepanze e ti fanno risparmiare tempo su riconciliazioni e verifiche. Meno burocrazia a fine mese, più tempo per le clienti.
Spero che questo articolo su “Pagamento elettronico: cosa cambia dal 2026 ” ti sia stato utile.
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Fonti
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa PDF: Pagamenti elettronici, dal 1° gennaio 2026 scattano le nuove regole. Ecco come “abbinare” registratori di cassa e Pos.
Legge di Bilancio 2025, L. 30 dicembre 2024 n. 207 – dossier ufficiale Camera/Senato (art. 1, commi 74–80: integrazione tra corrispettivi e pagamenti elettronici; estensione sanzioni; decorrenza 1/1/2026).
Gazzetta Ufficiale – sanzione per rifiuto di pagamenti elettronici: 30€ + 4% (art. 15, c.4-bis, D.L. 179/2012, come modificato; anticipata al 30/06/2022).



