Buongiorno ragazze,
mentre navigavo in rete, mi sono imbattuta in questa notizia:
Chi ha la qualifica professionale di estetista è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40 Codice Penale, a tutela della incolumità di coloro che si sottopongono al trattamento estetico, sia in forza del principio del “neminem laedere”, sia nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature, sia quando l’uso delle stesse e dei cosmetici dia luogo ad una attività da qualificarsi pericolosa.
L’omessa adozione di accorgimenti e cautele idonei, in presenza dei quali un evento lesivo non si sarebbe verificato od avrebbe cagionato un pregiudizio meno grave per l’incolumità fisica dell’utente, costituisce violazione di un obbligo di protezione gravante su tale soggetto. Poiché l’attività estetica può rivelarsi pericolosa, in ragione dei rischi per l’integrità fisica in cui può incorrere chi vi si sottopone, la posizione di garanzia di cui il titolare o responsabile dell’attività è investito implica l’obbligo di porre in atto quanto è possibile per impedire il verificarsi di eventi lesivi. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Ecco il link della fonte http://www.dirittosanitario.net/nwsltt_dett.php?idnewsletter=1323
In parole Estetispabili: se un’estetista arreca danno alla propria cliente e si viene denunciate, sappiate che verrete giudicate con il codice penale.
Sto ovviamente cercando di reperire maggiori informazioni. Non appena le avrò, Vi aggiornerò subito!
Stay Tuned
Valentina