Affitto di poltrona e affitto di cabina

Affitto di poltrona e affitto di cabina

Ancora chiarimenti
dal Ministero dello Sviluppo Economico
Con due nuovi pareri – il primo del 8 febbraio 2016, Prot. 32215 e il secondo del 10 febbraio 2016, Prot. 35008 – il Ministero dello Sviluppo Economico, sollecitato dalla richiesta di chiarimenti da parte di due Comuni, torna sull’argomento dell’attività di acconciatore e di estetista e, in particolare, sulla possibilità della coesistenza di più attività esercitate da parte di soggetti diversi all’interno dei medesimi locali, con particolare riferimento alla fattispecie del c.d. «affitto di poltrona» o «affitto di cabina».

Nel primo parere vengono affrontate più questioni:

a) il problema della possibilità di ricorrere all’istituto dell’ “affitto di cabina” anche nei casi in cui l’attività esercitata dal cedente sia attività diversa da quella che intende intraprendere il concessionario;

b) se il cedente debba essere in possesso, personalmente o attraverso la figura del responsabile tecnico, dei requisiti richiesti per l’attività oggetto dell’affitto di cabina/poltrona;

c) se il cedente, qualora fosse necessaria la nomina del responsabile tecnico per l’attività che intende svolgere il concessionario, debba presentare una SCIA per la stessa da cui si evinca il direttore nominato;

d) se due diverse attività possano coesistere nel medesimo locale, pur essendo intestate a due titolari diversi;

e) se è possibile estendere la fattispecie del c.d. “affitto di poltrona” ad attività artigianali diverse da quella di acconciatore ed estetista, con espresso riferimento alle «attività artigianali di onicotecnico e di tatuatore e piercing».

Nel secondo parere viene affrontato il problema della regolarità dello svolgimento dell’attività di estetista per la quale, da soggetti diversi, sono state presentate due distinte SCIA, con indicazione di avvio di attività in medesimo locale.

Lo svolgimento in medesimo locale di attività di estetista da parte di due imprese autonome è da ritenersi possibile, a condizione che ciascuna di esse individui un diverso responsabile tecnico per lo svolgimento dell’attività, il quale deve essere presente durante lo svolgimento dell’attività medesima.

Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica e dovrà essere iscritto nel Repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.

Fonte (Tuttocamere)

 

Copia del primo parere

Copia del secondo parere

La Vostra Valentina

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Valentina Benedetto

Valentina Benedetto

Valentina è l’ideatrice del concetto di Estetispa, nonché la figura principale con la quale si interfacciano le estetiste. Nasce come Spa Manager e dopo anni di attività dove aiuta le estetiste dei suoi team, decide di volerne aiutare di più così realizza Estetispa per fornire strumenti ed informazioni che secondo lei sono utili alle estetiste per potersi affermare professionalmente.

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