Affitto di poltrona e cabina: come avviare l’attività in modo regolare

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Affitto di poltrona e cabina: come avviare l’attività in modo regolare

Affitto di poltrona e cabina: come avviare l’attività in modo regolare

Affitto di poltrona e cabina, SCIA e responsabile tecnico sono parole fondamentali quando si tratta di avviare la propria attività in un centro estetico.

Ancora di più se si vuole lavorare in autonomia ma all’interno di uno spazio già attivo e ben avviato.

Per prima cosa è importante registrare il contratto di affitto tra il titolare e l’affittuario presso l’Agenzia delle Entrate.

Successivamente è possibile presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente

Grazie a questa procedura, l’affittuario può iniziare a esercitare lo stesso giorno in cui inoltra la SCIA, a patto di possedere già i requisiti morali e professionali previsti dalle normative del nostro settore.

Affittare una cabina o una poltrona significa diventare imprenditrice

Prima di presentare la SCIA, ogni operatore deve essere in regola con l’iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio (entro un massimo di 30 giorni dall’inizio dell’attività), con l’INPS e con l’INAIL

Non bisogna poi dimenticare l’importanza di disporre di locali idonei sotto il profilo urbanistico, edilizio e igienico-sanitario, compresa la conformità alle norme sulla prevenzione incendi, sull’abbattimento delle barriere architettoniche e sulla gestione dei rifiuti

Questo vale anche se ci si limita ad affittare soltanto una postazione o una cabina all’interno di un centro estetico già funzionante: ogni attività, per quanto piccola, deve comunque rispondere alle stesse regole generali. 

A proposito del “responsabile tecnico” 

La SCIA – che si può presentare da sola o all’interno della pratica di iscrizione in Camera di Commercio – deve indicare la persona in possesso dei requisiti professionali. 

Questa figura, che sarà presente per tutta la durata di apertura al pubblico e durante l’esecuzione delle prestazioni, può coincidere con il titolare (se qualificato) o con un collaboratore dedicato. 

Ma in ogni caso il ruolo di responsabile tecnico dev’essere svolto in maniera prevalente e non può essere condiviso su più imprese diverse o su più postazioni gestite da soggetti autonomi.

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Norme sul diritto del lavoro

Il rispetto delle norme sul diritto del lavoro è un altro aspetto molto delicato. 

Nel caso dell’affitto di poltrona o cabina, infatti, convivono due imprese distinte che operano negli stessi locali e potrebbe esserci il rischio di mascherare un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. 

Per evitare problemi, è essenziale che ciascun imprenditore gestisca la propria clientela e fatturi autonomamente senza alcuno scambio di manodopera o di dipendenti.

Non bisogna confondere un canone di affitto (che può includere l’uso di attrezzature e materiali) con la fornitura di prestazioni d’opera a favore dell’altro imprenditore. 

Inoltre, chi affitta la postazione deve guadagnare dai clienti finali, emettendo direttamente le ricevute o le fatture a loro carico, mentre il titolare dei locali incassa soltanto il canone mensile stabilito dal contratto.

Per scongiurare il fenomeno delle finte partite IVA, si raccomanda inoltre di evitare ogni meccanismo che ricalchi di fatto un rapporto di lavoro subordinato. 

Ad esempio emissione di fatture per prestazioni d’opera rese all’altro imprenditore o la condivisione di guadagni e ricavi in modo poco trasparente.

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Quante cabine o poltrone posso affittare?

A tutela della natura genuina del contratto di affitto di poltrona o cabina, esistono regole che stabiliscono quanti spazi possano essere concessi a seconda del numero dei dipendenti dell’impresa titolare. 

Per esempio, non più di una cabina o poltrona se l’impresa ha fino a tre dipendenti, non più di due tra quattro e nove dipendenti, e non più di tre se ne ha più di dieci. 

Inoltre, non è consentito affittare a chi:

  • non possiede tutti i requisiti professionali, 
  • ha lavorato nel medesimo salone come dipendente (esclusi apprendisti) per almeno due anni consecutivi negli ultimi cinque, 
  • nei dodici mesi precedenti ha licenziato del personale (salvo che per giusta causa). 

Insomma, l’affitto di poltrona o cabina rappresenta un’ottima opportunità per lavorare in autonomia senza dover sostenere fin da subito i costi di avvio di un’intera attività. 

Tuttavia, occorre muoversi nel rispetto delle normative e dei requisiti professionali, perché soltanto così si possono trarre i massimi benefici da questo modello di collaborazione, garantendo la piena regolarità dell’attività. 

Fonti affidabili

  • Codice Civile, art. 2222 e segg. (Contratto d’opera) e artt. 1615 e segg. (Affitto di beni produttivi);
  • Legge 1/1990 (Disciplina dell’attività di estetista);
  • Documenti e normative disponibili presso le Camere di Commercio locali;
  • Indicazioni operative CNA relative all’affitto di poltrona/cabina.

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Valentina Benedetto

Valentina Benedetto

Valentina è l’ideatrice del concetto di Estetispa, nonché la figura principale con la quale si interfacciano le estetiste. Nasce come Spa Manager e dopo anni di attività dove aiuta le estetiste dei suoi team, decide di volerne aiutare di più così realizza Estetispa per fornire strumenti ed informazioni che secondo lei sono utili alle estetiste per potersi affermare professionalmente.

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