Quando eseguire un’anamnesi o check up, utile per determinare se un cliente può ricevere un trattamento estetico, diventa abuso della professione medica? A questa domanda pare sia diventato difficile dar risposta, ma una recente sentenza della cassazione ha sicuramente portato l’attenzione su questa tematica.
La vicenda e la Sentenza Cassazione n.15742
La sentenza della Cassazione n. 15742 del 30 gennaio 2025, depositata il 22 aprile, ha acceso i riflettori su un tema delicato per il settore estetico professionale: l’utilizzo delle tecnologie in cabina per le quali si necessità di una valutazione del cliente e il confine, tra estetica e medicina.
Il caso nasce da un centro estetico dove veniva utilizzato il dispositivo Venus Freeze Plus, iscritto nella banca dati del Ministero della Salute come dispositivo medico destinato esclusivamente all’uso da parte di un medico.
La titolare del centro ha impugnato il sequestro del macchinario sostenendo che, secondo il Regolamento UE 2017/745, sarebbe il produttore a definire la destinazione d’uso, e che trattandosi di un trattamento estetico, non vi fosse necessità della presenza medica.
Ma la Corte ha rigettato il ricorso, confermando che l’uso di dispositivi che possono incidere sulla salute richiede comunque la supervisione di un medico abilitato.
Anche se il trattamento è eseguito a fini estetici, resta necessaria una valutazione medica, perché si entra in ambito sanitario nel momento in cui si interviene su possibili alterazioni o si devono escludere controindicazioni cliniche.
Anamnesi: deve essere fatta dai medici
La Cassazione ha chiarito che l’anamnesi del cliente, la valutazione dello stato di salute e l’eventuale esclusione da un trattamento sono attività riservate esclusivamente ai medici.
Inoltre, ha ribadito l’applicazione del principio di precauzione: quando c’è il rischio, anche potenziale, di effetti sulla salute, è doveroso garantire che il trattamento venga autorizzato e monitorato da un professionista sanitario.
Questo significa che le estetiste non possono delegare a sé stesse o al proprio staff l’uso di dispositivi classificati come medici, anche se il fabbricante dichiara un uso estetico e anche se il trattamento non appare invasivo.
Abuso della professione medica con l’utilizzo di dispositivi medici.
È il caso di molte tecnologie oggi diffuse nei centri estetici, dalla radiofrequenza ai laser, dagli ultrasuoni alle onde elettromagnetiche.
Se sono registrati come dispositivi medici e potenzialmente impattano sull’organismo, il loro utilizzo senza la supervisione medica può comportare accuse gravi, come l’esercizio abusivo della professione medica, e sequestri dei macchinari.
Questa sentenza crea un precedente importante anche per chi, in buona fede, utilizza apparecchiature pensando di rispettare la normativa solo sulla base delle dichiarazioni del fornitore.
In realtà, l’unico riferimento ufficiale per capire se una tecnologia è un dispositivo medico, resta il registro del Ministero della Salute, consultabile online, e la destinazione d’uso lì indicata è vincolante.
Come tutelarsi
Il consiglio? Potete verificare sempre che le tecnologie presenti nel Vostro istituto non rientrino tra quelle ad uso esclusivamente medico.
Una prima ricerca si può fare qui ma, vi dico già, non è di facile utilizzo: Ministero della Salute – Banca dati dispositivi medici
Altro consiglio che vi ripeto da anni: verificate sempre che sul manuale d’uso e/o sul CE che devono sempre accompagnare una tecnologia ad uso estetico, ci siano presenti i riferimenti alla scheda tecnico informativa di riferimento, facente parte del decreto Ministeriale 206.
Se avete ancora dei dubbi, potete chiedere alla Fapib.
Tutto questo per evitare situazioni spiacevoli e tutelare davvero Voi, il vostro lavoro e i vostri clienti.
Spero che questo articolo su Anamnesi e abuso della professione medica ti sia stato utile!
Fonti autorevoli:
- Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza n. 15742 del 22 aprile 2025
- Ministero della Salute – Banca dati dispositivi medici
- Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio
- FNOMCeO – Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici
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