Se in questi giorni ti stai chiedendo Centro estetico e rifiuti cosa cambia nel 2026, la novità più importante è questa: per molte attività del “benessere” è stato tolto l’obbligo di iscrizione al RENTRI, grazie a una modifica inserita nella Legge di Bilancio 2026.
L’anno scorso ci siamo trovati con questa complicazione nella gestione dei rifiuti ma fortunatamente quest’anno le cose cambiano.
Te la spiego in modo semplice, con esempi pratici, restando sul piano informativo (non consulenziale): l’idea è farti capire “dove guardare” e quali pezzi restano comunque obbligatori nella gestione dei rifiuti.
La novità vera del 2026
Con la Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Bilancio 2026) è stato modificato l’articolo che istituisce il RENTRI (art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006). In pratica, nel nuovo testo viene indicato che sono esclusi dall’iscrizione al RENTRI anche i produttori di rifiuti che rientrano nei casi già trattati dall’art. 190 commi 5 e 6.
Ed è qui che “si apre la porta” per tante realtà del benessere.
Chi rientra più spesso nell’esonero
L’art. 190 del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) è quello che parla del registro di carico e scarico e delle modalità semplificate. Due pezzi sono centrali:
Nel comma 5 si dice che, per i soli rifiuti non pericolosi, sono esonerate dal registro anche le imprese che non hanno più di 10 dipendenti.
Nel comma 6 si cita esplicitamente chi opera nei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 e produce rifiuti pericolosi (inclusi anche rifiuti taglienti usati indicati come 18.01.03*): per questi soggetti l’obbligo può essere assolto con modalità alternative, tra cui la conservazione del FIR per tre anni.
Detto in parole povere: se sei in quei codici ATECO “benessere” e ti muovi nel perimetro delle semplificazioni dell’art. 190, nel 2026 l’iscrizione al RENTRI viene meno. È la stessa dinamica che CNA ha comunicato dopo l’approvazione della manovra.
Attenzione a un equivoco comune
“Niente iscrizione al RENTRI” non significa “nessun obbligo sui rifiuti”.
Due cose restano sempre fondamentali:
La prima è che il trasporto dei rifiuti (quando li affidi a un trasportatore/gestore autorizzato) è accompagnato dal FIR, il Formulario di Identificazione dei Rifiuti.
La seconda è che, dal 2025 in avanti, i modelli e la vidimazione dei formulari sono stati “portati” dentro la logica RENTRI, anche quando usi il cartaceo (tra poco ti spiego come).
Quindi sì, nel 2026 cambia molto sul fronte burocrazia “di iscrizione”, ma non sparisce la corretta tracciabilità.
FIR nel 2026 cosa devi sapere davvero
Qui è dove spesso nasce confusione: “Se non mi iscrivo, come faccio con i formulari?”
Sul portale RENTRI esiste un’area dedicata ai Produttori di rifiuti non iscritti. Serve proprio per:
registrarsi con un set minimo di dati, emettere il FIR in modalità cartacea rispettando gli obblighi di vidimazione e compilazione, e scaricare la copia controfirmata in arrivo dal destinatario.
In parallelo, nelle FAQ ufficiali del Supporto RENTRI è spiegato che, dal 13 febbraio 2025, chi non ha sistemi gestionali può usare i servizi di supporto e, se non è iscritto o non è soggetto a iscrizione, accede appunto come Produttore di rifiuti non iscritti.
Altro dettaglio importante: dal 13 febbraio 2026 il FIR diventa “solo digitale” per gli iscritti, mentre il cartaceo resta gestibile tramite i servizi di supporto (stampando il PDF vidimato digitalmente) in base ai casi previsti.
Qualche esempio per capire in modo semplice
Quando mi chiedete “io devo iscrivermi o no?”, sul piano informativo io ragiono così: che tipo di attività sei e produci rifiuti pericolosi?
Ecco qualche esempio con la stessa dinamica, proprio per rendere l’idea.
Esempio 1 centro estetico classico
Mi dici “sono un centro estetico con ATECO 96.02.02 e produco rifiuti pericolosi perché ho lame e taglienti usati e residui di alcuni prodotti”.
In linea generale, con buona probabilità rientri nelle semplificazioni dell’art. 190 comma 6 e, dopo la modifica 2026, l’iscrizione al RENTRI non dovrebbe essere richiesta, fermo restando che FIR e gestione corretta restano.
Esempio 2 centro estetico che non produce rifiuti pericolosi
Mi dici “sono estetista, produco piccoli quantitativi di rifiuti, nessuno pericoloso, siamo in 3”.
In linea generale, qui entra spesso in gioco l’esonero del comma 5 (non pericolosi e fino a 10 dipendenti) e, con la modifica 2026, l’esclusione dall’iscrizione al RENTRI è coerente con quel perimetro.
Esempio 3 spa in hotel
Mi dici “sono una spa dentro un hotel, non so se il mio ATECO è tra quelli citati, e produco anche pericolosi”.
Qui la cautela è d’obbligo: la norma richiama esplicitamente i casi dell’art. 190 commi 5 e 6 e, nel comma 6, ci sono codici ATECO specifici. Quindi serve verificare se la tua attività ricade davvero lì; se non ci rientra, potresti non avere lo stesso perimetro di esonero.
Esempio 4 palestra con cabina nail in affitto
Mi dici “sono una palestra, ho un’onicotecnica con la modalità affitto cabina, io non produco rifiuti pericolosi, lei sì”.
Di solito in questi casi cambia tutto in base a chi è il produttore del rifiuto e con quale inquadramento (attività, ATECO, organizzazione). A livello informativo, è proprio la tipica situazione in cui ha senso fare un check “anagrafico” prima ancora che tecnico.
Esempio 5 tattoo studio
Mi dici “tatuatore, ATECO 96.09.02, rifiuti pericolosi”.
È uno dei profili citati anche dalle comunicazioni CNA sull’esonero post manovra: molto spesso il ragionamento è lo stesso del benessere (semplificazioni e conservazione FIR).
Quello che ti consiglio di fare subito
Al netto dell’esonero, nel quotidiano “funziona” se metti in ordine tre cose.
La prima è avere chiaro se produci rifiuti pericolosi e perché: non si decide “a sensazione”, ma guardando schede di sicurezza, residui e contaminazioni (anche CNA insiste molto su questo punto).
La seconda è assicurarti che quando affidi i rifiuti a un soggetto autorizzato, la tracciabilità con FIR sia fatta bene e che tu conservi ciò che devi conservare.
La terza è ricordarti che “non iscritto” non vuol dire “fuori dal portale”: per il FIR cartaceo vidimato digitalmente esiste l’area dedicata ai produttori non iscritti, fatta apposta per questi casi.
Spero che questo articolo su Centro estetico e rifiuti cosa cambia nel 2026 ti sia stato utile.
Fonti ufficiali e autorevoli
Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Bilancio 2026), art. 1 comma 789, modifica art. 188-bis D.Lgs. 152/2006.
D.Lgs. 152/2006, art. 190 commi 5 e 6 (esoneri e modalità alternative, inclusi codici ATECO).
D.Lgs. 152/2006, art. 193 (trasporto rifiuti accompagnato da FIR).
RENTRI, Area Produttori di rifiuti non iscritti (funzioni e accesso).
Supporto RENTRI, FAQ su gestione del FIR cartaceo tramite servizi di supporto (accesso per non iscritti e stampa/uso).
CNA nazionale, quadro obblighi e semplificazioni per imprese del benessere (contesto e codici ATECO).



