Decreto Legge 206 Il parere di Bernardo Cerisola Presidente Fapib

Decreto Legge 206 Il parere di Bernardo Cerisola Presidente Fapib

Estetispa ha chiesto un parere in merito al nuovo Decreto Legge 206 sulle apparecchiature elettromeccaniche che possono essere utilizzate dalle estetiste.
Ecco il punto di vista di Bernardo Cerisola, presidente Fapib l’Associazione Nazionale Fornitori Attrezzature per Acconciatori ed Istituti di Bellezza

1) In data 12/01/2016 è entrato in vigore il decreto legge 206 sulle apparecchiature elettromeccaniche concesse in uso all’estetista. Cosa ne pensa?
“La montagna ha partorito il topolino” La lettura del decreto n. 206 con le relative schede allegate riconferma quanto era stato fissato dal decreto precedente n.110 /2011.

Neppure la sentenza del Consiglio di Stato n. 1417/2014 è servita a far modificare i limiti tecnici e di utilizzo delle apparecchiature prese in considerazione dalla sentenza stessa ( Laser defocalizzato per epilazione, Luce Pulsata).

Per gli Ultrasuoni a bassa frequenza meglio noti come “cavitazione” è rimasto il divieto di utilizzo da parte degli operatori dei centri estetici.

Si è aggiunta una scheda tecnica relativa al Dermografo per micropigmentazione e si è inserito l’uso dell’ossigeno nelle schede 8 e 20 utilizzo che, nel precedente decreto, non era contemplato.

Nella scheda 12 Attrezzatura per manicure e pedicure sono state escluse le sgorbie “perchè trattasi di strumento utilizzabile esclusivamente dai professionisti sanitari”. Questo farà discutere sicuramente. A nulla sono valse le opposizioni delle rappresentanze della categoria.

La premessa porta a concludere che si è persa una importante occasione, prevista nel decreto iniziale relativa all’evoluzione tecnologica, che avrebbe potuto favorire il rilancio del settore attraverso opportunità di nuovi trattamenti innovativi, direi quindi che il nuovo decreto è solo un ritorno al passato, purtroppo.”

2) Secondo Lei, ci sono spazi di miglioramento di questa legge? Se si, quali?
“Per poter modificare una legge le azioni previste non sono molte.
O si ricorre un’altra volta, come fu fatto per il decreto precedente, ai vari Tribunali Amministrativi per chiedere l’abolizione del decreto stesso, quindi occorre un azione legale, oppure occorre un nuovo decreto di modifica del vigente decreto che prenda atto di eventuali proposte per nuove apparecchiature e nuove tipologie di trattamento. Tali proposte debbono passare l’esame del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero della Salute, del Consiglio Superiore della Sanità, se e quando tali proposte vengono considerate valide, la bozza di nuovo decreto deve seguire un iter burocratico che coinvolge gli organismi della comunità europea e se tutto procede in maniera corretta la bozza verrà trasformata in decreto, approvata e pubblicata. In termini temporali parliamo di molti mesi se non di anni.
Tre anni di riunione del tavolo tecnico non hanno prodotto nulla di innovativo quindi…”

3) Il Decreto da Lei viene visto come un limite imposto al lavoro dell’estetista o come tutela per l’estetista e il suo cliente?
“Non vorrei essere accusato di cerchiobottismo, ritengo tuttavia che non sia possibile dare una risposta semplice. Posso affermare che il Decreto rappresenta sia un limite che una tutela, in quanto sicuramente l’identificazione chiara di cosa sia possibile utilizzare in un centro estetico tutela l’estetista e il cliente del centro stesso evitando che tecnologie pericolose, apparecchiature tipicamente medicali o non sperimentate vengano utilizzate in maniera inopportuna. Tuttavia l’esclusione di apparecchiature con tecnologie applicabili anche attraverso gli apparecchi venduti per l’home care o utilizzate in altri paesi e che sono sicuramente non pericolose e che hanno il supporto di ricerche mediche che confermano oltre ai risultati ottenibili la mancanza di rischi nell’applicazioni, sono sicuramente un limite alla professione dell’estetista.”

4) Mi può dare una Sua interpretazione (tecnica o per esperienza personale) sull’efficacia delle apparecchiature in riferimento alle schede allegate al decreto 206?
“Anche in questo caso non esiste una risposta univoca.
Premesso che do per scontato che nei centri estetici siano in funzione solo apparecchiature conformi ai requisiti di sicurezza previsti per poter avere la certificazione di conformità alle direttive per la marcatura CE, partirei da una considerazione di carattere generale: le apparecchiature che sono messe a disposizione degli operatori del settore dell’estetica professionale si basano su principi e tecnologie verificati e sperimentati in campo medicale, opportunamente adattati per l’utilizzo nel settore dell’estetica professionale. I risultati attesi da queste apparecchiature non possono essere di tipo miracolistico Sicuramente recano benefici e miglioramenti visibili e mantenibili se associati a una certa continuità nei trattamenti e a stili di vita adeguati e non in contrasto con le aspettative per cui si ricorre ai trattamenti stessi.

Fatte queste premesse ritengo che bisognerebbe valutare ogni singola scheda e per ognuna di esse capire quali apparecchiature ne possano derivare per definirne la possibile efficacia o la inutilità basandosi sui limiti imposti Sicuramente apparecchiature come il laser per epilazione conforme a quanto richiesto dalla scheda allegata al decreto è efficace allo scopo per cui viene utilizzato, la progressiva epilazione. Lo stesso vale per la luce Pulsata o per l’elettrostimolazione. In generale nessuna scheda può essere considerata talmente limitativa da far si che le apparecchiature che ad essa fanno riferimento siano considerate di per sè inefficaci.”

5) Brevemente, le Sue conclusioni in merito al decreto 206
“Considero il nuovo decreto una occasione mancata in quanto è mancato ogni riferimento all’evoluzione tecnologica e sia il settore dell’estetica professionale che le aziende che operano nel mondo dell’estetica non hanno avuto alcun supporto per evolvere e crescere.

Per i centri estetici il nuovo decreto rappresenta per lo meno la certezza di cosa è possibile utilizzare e cosa no, ponendo fine alla molteplici e fuorvianti interpretazioni che erano nate dopo la sentenza del Consiglio di Stato.”

Ringraziamo il Dott. Bernardo Cerisola, Presidente Fapib, per il tempo che ci ha dedicato.


Di seguito i riferimenti dell’associazione Fapib
Piazza IV Novembre, 4
20124 Milano (MI)
www.fapib.it

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Valentina Benedetto

Valentina Benedetto

Valentina è l’ideatrice del concetto di Estetispa, nonché la figura principale con la quale si interfacciano le estetiste. Nasce come Spa Manager e dopo anni di attività dove aiuta le estetiste dei suoi team, decide di volerne aiutare di più così realizza Estetispa per fornire strumenti ed informazioni che secondo lei sono utili alle estetiste per potersi affermare professionalmente.

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