divieto TPO

Divieto utilizzo TPO negli smalti semipermanenti

Il divieto di utilizzo del TPO negli smalti semipermanenti e nei gel è ormai realtà, e riguarda direttamente i centri estetici italiani ed europei. Con il Regolamento (UE) 2025/877, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio 2025, la Commissione Europea ha stabilito che dal 1° settembre 2025 i prodotti contenenti TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) non potranno più essere venduti, né utilizzati in cabina, nemmeno se già acquistati e ancora sigillati.

Si tratta di una decisione che nasce dalla classificazione del TPO come sostanza CMR di categoria 1B, tossica per la riproduzione. Questo significa che, pur non essendo ancora provati effetti certi sull’uomo, esistono solide evidenze scientifiche sugli animali che lo rendono pericoloso per la salute. La normativa europea distingue tra pericolo certo (categoria 1A), presunto (1B) o sospetto (2), e il TPO rientra nella fascia intermedia, sufficiente però a decretarne l’esclusione definitiva dal settore cosmetico.

Gli obblighi dei fornitori e la tutela dei centri estetici

Un punto fondamentale, che troppo spesso viene dimenticato, riguarda le responsabilità dei fornitori. Il TPO non è stato scoperto nel 2025: già dal 3 aprile 2023 la sostanza era stata inserita dall’ECHA nella Candidate List delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC), e da quella data importatori, distributori e produttori erano obbligati dal Regolamento REACH a informare in modo chiaro e scritto i centri estetici sulla presenza del TPO in concentrazione superiore allo 0,1%.

In altre parole, chi ha acquistato smalti semipermanenti e gel contenenti TPO dopo aprile 2023 senza ricevere alcuna comunicazione scritta non è responsabile, ma vittima di una violazione da parte del fornitore. Questo significa che le estetiste hanno diritto a chiedere la sostituzione dei prodotti con versioni conformi o, in alternativa, il rimborso integrale delle somme versate, senza che alcun costo di smaltimento o perdita economica ricada su di loro.

Le indicazioni del Ministero della Salute

Con la circolare del 5 agosto 2025, il Ministero della Salute ha chiarito che dal 1° settembre non è previsto alcun periodo di smaltimento scorte. Ogni prodotto contenente TPO diventa automaticamente illegale, e non può essere né detenuto né utilizzato in cabina. La responsabilità del ritiro e del richiamo è esclusivamente a carico dei fornitori e dei distributori, che devono attivare misure correttive immediate. Per misure correttive non si intende soltanto il ritiro del prodotto, ma anche la sostituzione con uno conforme o il rimborso totale.

NAS e ASL sono le autorità incaricate dei controlli, e i centri estetici che si trovano con prodotti contenenti TPO devono semplicemente conservarli separatamente e richiederne il ritiro al fornitore. In caso di controlli, sarà sufficiente dimostrare di aver richiesto correttamente il ritiro e di non avere alcuna intenzione di utilizzare i prodotti vietati.

Differenza tra TPO e TPO-L

Un aspetto che genera confusione è la distinzione tra TPO (CAS 75980-60-8) e TPO-L (Ethyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) phenylphosphinate – CAS 84434-11-7). Quest’ultimo, almeno per ora, resta ammesso. Tuttavia, molte etichette riportano semplicemente la sigla TPO, senza chiarire la variante, ed è per questo che la posizione di Confestetica è di considerare tali prodotti come vietati salvo prova contraria fornita dal distributore.

Cosa devono fare le estetiste

Dal punto di vista operativo, le estetiste devono interrompere l’acquisto e l’uso di prodotti contenenti TPO e prepararsi a restituire le scorte ai fornitori. È consigliabile chiedere conferma scritta sulla presenza o meno del TPO nei prodotti già acquistati, così da tutelarsi e poter eventualmente richiedere rimborsi o sostituzioni. In nessun caso le estetiste devono farsi carico dei costi di smaltimento.

È altrettanto importante comunicare con trasparenza alle clienti, rassicurandole che dal 1° settembre 2025 i trattamenti saranno eseguiti solo con prodotti conformi, sicuri e legali. Chi non ha mai utilizzato linee contenenti TPO potrà sottolinearlo come segno di serietà e attenzione verso la salute.

Infine, occorre ricordare che la ricostruzione unghie e l’applicazione di smalti semipermanenti sono per legge attività riservate alle estetiste qualificate, in centri estetici autorizzati e vigilati da ASL e NAS. I trattamenti casalinghi o svolti da figure non riconosciute rappresentano un rischio concreto, sia per la salute che per la legalità.

Conclusione

Il divieto di utilizzo del TPO negli smalti semipermanenti non deve essere vissuto come un ostacolo, ma come una tutela per i centri estetici e le loro clienti. La responsabilità è tutta in capo ai fornitori, che devono ritirare i prodotti e rimborsare o sostituire le scorte non conformi. Le estetiste che hanno acquistato in buona fede non hanno nulla da temere, purché dal 1° settembre non utilizzino più prodotti vietati e si attivino per chiederne formalmente il ritiro.

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Fonti autorevoli:

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Valentina Benedetto

Valentina Benedetto

Valentina è l’ideatrice del concetto di Estetispa, nonché la figura principale con la quale si interfacciano le estetiste. Nasce come Spa Manager e dopo anni di attività dove aiuta le estetiste dei suoi team, decide di volerne aiutare di più così realizza Estetispa per fornire strumenti ed informazioni che secondo lei sono utili alle estetiste per potersi affermare professionalmente.

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