DVR: facciamo chiarezza!
Ciao Ragazze,
da quando Etica Accademia vi ha regalato le procedure di sicurezza post covid, da allegare al vostro DVR, mi avete sommersa di domande in merito e ho capito che c’è ancora parecchia confusione sull’argomento.
Ho deciso così di chiedere l’aiuto di Claudio Aimone (che avete conosciuto durante i nostri corsi gratuiti nel periodo del lockdown e di cui potete vedere qualche sua lezione qui). Per spiegarvi, partendo come al solito dalle normative di riferimento, cos’è il DVR, a cosa serve, quando è obbligatorio, chi lo redige, quanto costa e molto altro.
DECRETO LEGISLATIVO 81 DEL 2008. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - ATTUAZIONE ALL’INTERNO DI UN CENTRO ESTETICO
Tutte le attività lavorative, indipendentemente dal codice Ateco di appartenenza, devono rispettare le disposizioni legislative del Decreto Legislativo 81/2008.
Il suddetto decreto è stato attuato per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, sia per i lavoratori, sia per i soggetti che entrano all’interno dei luoghi stessi in qualità di clienti o fornitori.
Il Decreto regolamenta le attività svolte dai lavoratori, l’utilizzo e la gestione delle attrezzature, ed inoltre indica le linee guida da adottare in relazione alla eventuale presenza di agenti fisici o agenti biologici all’interno del luogo di lavoro.
Il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto, deve essere certificato in forma scritta da un documento che sarà utilizzato dal datore di lavoro per gestire la sicurezza all’interno della attività. Oltre ad essere anche a disposizione delle Autorità Competenti, che lo richiederanno contestualmente alle verifiche e ai controlli effettuati nelle attività.
Questo documento si chiama Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
COSA E’ IL DVR?
Il DVR o Documento di Valutazione dei Rischi è un documento obbligatorio per ogni azienda con almeno un lavoratore (o socio lavoratore) ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008.
Tale documento è un documento scritto da redigere conseguentemente alla Valutazione dei Rischi, per elencare tutti i dati emersi in relazione ai rischi e pericoli a cui i lavoratori possono essere esposti durante lo svolgimento delle loro mansioni, che potrebbero essere causa di infortunio o di malattia professionale.
Il DVR deve, inoltre, contenere procedure e misure di prevenzione e protezione specifiche appropriate. Deve essere custodito ed esibito agli organi di controllo in caso di ispezione.
COSA E’ LA VALUTAZIONE DEI RISCHI?
Con il termine valutazione dei rischi si intende l’analisi che porta alla determinazione qualitativa e quantitativa dei rischi associati alle attività ( trattamenti) che si svolgono all’interno del centro estetico, e si basa principalmente su due fattori:
- la gravità potenziale dell’eventuale danno;
- la probabilità che tale danno si verifichi;
Nella valutazione dei rischi dovranno essere analizzati tutti i fattori di rischio presenti all’interno del centro estetico: rischio elettrico (legato agli impianti e all’utilizzo di apparati collegati alla rete elettrica), rischi da esposizione agli agenti fisici (radiazione laser, luce pulsata, solarium) o rischi da campi elettromagnetici (radiofrequenza). Ancora, rischi da esposizione ad agenti biologici (micosi, epatite, HIV, saliva, sudore ecc., prodotti cosmetici), rischi da postura (massaggi, pedicure, manicure, trattamenti con apparati). Rischio gravidanza, rischio da stress lavoro correlato ecc.
A COSA SERVE IL DVR?
Redigere il DVR ha uno scopo preciso, ovvero basarsi sui dati raccolti per predisporre misure adeguate e finalizzate alla prevenzione e al controllo dei rischi.
Dalla valutazione dei rischi e dal rispettivo documento verranno predisposte attività e misure di sicurezza come:
- la manutenzione periodica degli impianti;
- il controllo dei macchinari;
- programmi di intervento;
- programmi di formazione generale e specifica adeguata ai rischi legati all’utilizzo di ogni singola apparecchiatura estetica o cosmetico.
- Stabilire i dispostivi di protezione individuale da utilizzare
- Stabilire i requisiti dei locali dove si utilizzano apparati con rischi specifici (LASER)
Insomma, da esso derivano tutti gli adempimenti e le azioni da intraprendere per eliminare o ridurre al minimo accettabile i rischi, facendo si che la loro presenza non arrechi danni alla salute e all’integrità dei lavoratori o di chi si sottopone ai trattamenti estetici.
IL DVR E’ OBBLIGATORIO?
Redigere il DVR è un obbligo per tutte le aziende indipendentemente dalla loro tipologia e dal livello di rischio ATECO.
L’unico fattore determinante dell’obbligatorietà è il numero di dipendenti, anche se nel corso degli anni anche questo fattore ha subito cambiamenti.
Dal 1 giugno 2013 il DVR è obbligatorio per tutte le aziende in cui sia presente almeno un Questo fa si che il DVR sia obbligatorio anche per le aziende in cui l’unico lavoratore sia:
- stagista;
- soggetto sottoposto a formazione;
- tirocinante;
- lavoratore a chiamata;
- socio lavoratore di azienda;
- Consulente esterno che opera con apparecchiature su clienti del CENTRO ESTETICO
Come si vede non viene considerato lavoratore solo colui che è regolarmente assunto e percepisce uno stipendio. Vengono considerati lavoratori e quindi dipendenti del centro estetico tutte le persone che a qualunque titolo, anche gratuito operino all’interno del centro estetico per effettuare trattamenti manuali o con apparati.
ESAMINIAMO ALCUNE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ ESTETICHE
CENTRO ESTETICO CON PROPRIETARIO E UNO O PIU’ DIPENDENTI
Deve fare il documento di valutazione dei rischi
CENTRO ESTETICO SENZA DIPENDENTI MA LAVORANO DUE SOCI
Deve fare il documento di valutazione dei rischi
Attenzione: in questo caso è fondamentale stabilire in forma scritta chi dei due o più soci operativi assume la carica di datore di lavoro. La scelta viene fatta dai soci. Nel caso in cui non sia stato identificato tra i soci stessi il datore di lavoro, le eventuali multe o sanzioni verranno addebitate singolarmente a tutti i soci del centro estetico. Esempio: in caso di ammenda di 1000 euro, la stessa non sarà applicata una volta al centro estetico, ma sarà applicata l’ammenda di 1000 euro ad ogni socio.
CENTRO ESTETICO SENZA DIPENDENTI MA CON PRESENZA DI STAGISTI, COLLABORATORI ESTERNI FISSI O SALTUARI
Deve fare il documento di valutazione dei rischi.
E’ prassi comune, all’interno dei centri estetici di avere collaboratori esterni che vengono ospitati per effettuare trattamenti estetici sulle clienti del centro (ricostruzione unghie, dermopigmentazione, trattamenti laser, ecc)
CENTRO ESTETICO DOVE OPERA SEMPRE E SOLO LA TITOLARE
Non ha dipendenti quindi non deve fare il documento di valutazione dei rischi.
Attenzione: in questo caso può operare all’interno del centro estetico solo ed unicamente la titolare.
Nel caso di giornate commerciali che prevedano la presenza di una tecnica di una azienda esterna la suddetta può solo fare attività intellettuali (commerciale, spiegare il trattamento), ma non può operare manualmente o con apparati sulle clienti.
La titolare che opera senza dipendenti non deve fare il dvr in quanto non ha dipendenti.
Deve comunque fare una valutazione dei rischi per mettere in atto le procedure di sicurezza a tutela delle clienti che si sottopongono ai trattamenti.
Senza valutazione dei rischi e attivazione di procedure di sicurezza la titolare avra’ grandi difficolta’ nel caso di una richiesta danni da parte di una cliente a cui ha cogionato un danno. In assenza di documentazione che attesti le attivita’ di prevenzione sara’ contestabile anche la polizza assicurativa stipulata.
Quindi, anche se in alcuni casi il documento di valutazione dei rischi non e’ obbligatorio, a titolo cautelativo, e’ consigliato redigerlo comunque.
CHI REDIGE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR)
All’interno delle aziende chi elabora il DVR, per obbligo di legge, è il datore di lavoro.
Si tratta per altro di uno degli obblighi ai fini della sicurezza che il datore di lavoro non può delegare a terzi ai sensi dell’art. 17 del Testo Unico per la Sicurezza.
chi firma il dvr
La firma più importante da apporre sul DVR è quella del Datore di Lavoro,
Nel caso in cui il titolare abbia nominato un RSPP esterno (responsabile prevenzione e protezione), nonché il medico competente, il documento andrà firmato anche da questi due professionisti.
IL DATORE DI LAVORO CHE ASSUME L’INCARICO DI RSPP (SENZA CONSULENTE ESTERNO) PUO’ AVVALERSI DI UN AIUTO ESTERNO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI?
Durante la redazione del documento bisogna analizzare ogni aspetto, fase, materiale, mezzo, strumento, coinvolto nel processo lavorativo o presente in azienda valutando se esso è fonte di eventuali rischi, individuare le giuste misure di sicurezza da applicare per eliminarlo e le procedure per mettere in atto le stesse.
Nelle aziende in cui il datore di lavoro decide di ricoprire in prima persona il ruolo di RSPP, lo stesso può avvalersi della consulenza di un Tecnico Esperto per farsi affiancare nella redazione del detto documento.
Il datore di lavoro, coadiuvato dal tecnico esperto effettua la valutazione dei rischi e redige il documento di valutazione dei rischi.
QUANTO PUO’ COSTARE UNA CONSULENZA PER REDIGERE IL DVR?
Tenendo conto che l’attività di estetica è, in relazione al codice Ateco di appartenenza una attività a RISCHIO BASSO, e tenendo conto che la stragrande maggioranza dei centri estetici opera con un numero di dipendenti inferiore a 5, il costo della valutazione dei rischi e della stesura del DVR può essere valutata per un importo inferiore ai 500 euro.
ALCUNI RISCHI A VOLTE SOTTOVALUTATI NELLA ATTIVITA’ DI ESTETICA
RISCHIO GRAVIDANZA
All’interno dei centri estetici opera prevalentemente personale femminile. A tal riguardo, il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, deve preventivamente valutare i rischi di esposizione ai quali può essere sottoposta una operatrice in stato di gravidanza; deve, pertanto, dopo la valutazione dei rischi, valutare quali siano le attività che un soggetto in stato di gravidanza possa svolgere senza incorrere in pericoli, per limitarne l’operatività o per attivare lo stato di gravidanza.
RISCHIO RADIAZIONE OTTICA LASER
Il laser estetico per epilazione, a differenza di altre tecnologie utilizzate nel settore, introduce all’interno del centro estetico rischi di maggior importanza rispetto ad altri apparati. Siamo infatti di fronte al rischio da agenti fisici (radiazione laser).
I laser per epilazione utilizzati in estetica, sono laser appartenenti alle classi 3B o 4. Come per tutti gli altri settori dove vengono utilizzati laser appartenenti alle classi suddette (medico, industriale, spettacolo..) è obbligatorio il rispetto di una serie di requisiti di legge. Questi requisiti sono chiaramente scritti all’interno del Decreto legislativo 81 del 2008, all’interno della norma EN 60825-1, e nella norma CEI 76-6. I principali sono:
- Frequentare un corso formativo denominato “Corso di Sicurezza Operatore Laser”; il corso deve contenere gli argomenti formativi di sicurezza specifici e richiesti dalle norme. Questo corso non è il corso obbligatorio che effettua l’azienda produttrice; il corso della azienda è finalizzato all’utilizzo pratico e commerciale della apparecchiatura. Il corso sicurezza affronta le tematiche dei rischi di esposizione, delle caratteristiche dei locali di utilizzo, delle attività di prevenzione da adottare, della interazione della radiazione con i tessuti del corpo, dei rischi per occhi e cute ecc.
- Requisiti tecnici delle cabine estetiche dove opera il laser e loro predisposizione
- Valutazione del rischio radiazione laser da allegare al DVR
- Nomina di un consulente esterno esperto in radiazioni ottiche laser (TSL), che collabora con il datore di lavoro per la valutazione del rischio laser, per l’attivazione delle attività preventive e di controllo, per le verifiche periodiche. Il TSL partendo dai dati forniti dal costruttore, oppure in assenza degli stessi, misurando la radiazione con apposita strumentazione valuta i parametri di sicurezza previsti dalle norme: distanza nominale di rischio oculare, esposizione massima permessa .
Io ringrazio di cuore Claudio Aimone e vi ricordo i contatti nel caso abbiate bisogno di lui: