Ragazze,
come promesso, ecco l’articolo dove vi spiegherò in parole “Estetispabili” cosa prevede la legge per lo svolgimento del Vostro lavoro, cosa l’estetista può fare, cosa può utilizzare, in che modo può operare e cosa invece non le è concesso!
Troverete tutti i riferimenti alle leggi che, ad oggi, disciplinano la Vostra amata attività.
La legge principale è la Legge 4 Gennaio 1990 n°1 e recita:
L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico,
Vi riporto qui l’elenco:
- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o
ultrasuoni). - Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l’aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
Ma andiamo avanti….
e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 .
Ecco la descrizione presente in questa legge:
Ai fini della presente legge si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato.
In un altro articolo, ve ne dirò di più sui cosmetici, sulla composizione che dovrebbero avere, su cosa può essere contenuto e cosa no. E ora torniamo alla nostra legge 1/90:
Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
Adesso vi spiego come disciplina il Vostro lavoro questa legge…qui di seguito, le indicazioni di come fare per aprire un centro estetico:
lo scrivo anche se credo sia ovvio….prima di tutto questo discorso che andrò a farvi, è sottinteso che si debbano avere le qualifiche professionali che si ottengono così: leggete qui:
L’estetista che intenda esercitare professionalmente l’attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443
Un breve riassunto di questi punti 2, 3 e 4:
È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. (…)L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.
È artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente (…) di prestazioni di servizi.
Se siete in possesso di questi requisiti allora….siete tenute a
(…) iscriversi all’albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima legge n. 443 del 1985.
Potrete lavorare in forma individuale (p.iva ditta individuale) o di società (la legge n°443 prevede un massimo di 18 dipendenti di cui 9 dovranno essere apprendisti….un mega centro estetico =) ovviamente tutte/i i dipendenti dovranno avere la qualifica professionale ).
Il centro estetico dovrà avere tutti i requisiti igienico sanitari ed urbanistici previsti dalla legge e nello specifico, secondo il regolamento del vostro comune.
Dovrete nominare un responsabile tecnico (di solito è la titolare altrimenti… leggete qui)
e ragazze…il vostro lavoro NON si può svolgere “in forma ambulante o di posteggio”…mi raccomando!
Se avete domande, son qui pronta a rispondervi….commentate qui sotto dopo aver fatto il login.
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Valentina
Ci vediamo alla prossima con tutte le info sui cosmetici